Una compagnia assicurativa ha agito in via di regresso contro una società per recuperare le somme pagate come garante per tributi doganali. La Corte d'Appello ha ridotto l'importo dovuto applicando le regole della coassicurazione. L'assicurazione ha proposto ricorso, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sul difetto di prova circa il perfezionamento della notifica del ricorso in Cassazione. La ricorrente ha infatti depositato solo la ricevuta di spedizione, omettendo l'avviso di ricevimento. Tale documento è indispensabile per dimostrare la corretta ricezione dell'atto da parte del destinatario, anche sotto il regime della normativa emergenziale.
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