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Art. 191 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 191 Codice Civile

Nota di trascrizione errata: casa esclusiva ceduta al fallimento
Una moglie acquista un immobile dopo essersi legalmente separata dal marito. Il rogito notarile menziona la separazione, ma la nota di trascrizione omette di indicare il regime patrimoniale, lasciando vuota la casella specifica. Successivamente il marito fallisce e la curatela fallimentare rivendica la quota di comproprietà dell'immobile a beneficio dei creditori. La donna chiede l'accertamento della proprietà esclusiva, ma i giudici respingono la domanda. La Corte di Cassazione conferma che l'omissione nella nota di trascrizione impedisce di opporre lo scioglimento della comunione ai terzi creditori. Prevale il principio formale dell'affidamento sui registri immobiliari: il bene resta per metà aggredibile dalla procedura concorsuale.
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Privilegio fondiario: sì alla liquidazione controllata
Una società finanziaria, creditrice in forza di un mutuo fondiario, avviava un'espropriazione immobiliare contro un debitore. Successivamente, quest'ultimo veniva ammesso alla procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22914/2024, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: il "privilegio fondiario" previsto dall'art. 41 del Testo Unico Bancario, che consente al creditore di proseguire l'azione esecutiva individuale, si applica non solo alla liquidazione giudiziale (l'ex fallimento) ma anche alla liquidazione controllata. La decisione si fonda sull'interpretazione del rinvio normativo operato dal Codice della Crisi, che estende l'intera disciplina, incluse le eccezioni, alla procedura minore.
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Comunione legale: vendita dopo la separazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8193/2024, stabilisce un principio fondamentale riguardo la sorte della comunione legale dopo la separazione. La Corte ha chiarito che, a seguito della separazione personale dei coniugi, il regime di comunione legale si scioglie e si trasforma in comunione ordinaria. Di conseguenza, ciascun ex coniuge può liberamente vendere la propria quota del bene, precedentemente in comunione, senza necessità del consenso dell'altro. Il caso riguardava la vendita della quota di un immobile da parte di un ex marito, impugnata dall'ex moglie. La Cassazione ha cassato la decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente annullato la vendita applicando le norme della comunione legale anziché quelle della comunione ordinaria.
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