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Art. 191 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 191 Codice Civile

Usufrutto congiuntivo: nessun accrescimento automatico
Un comproprietario agisce in giudizio contro la sorella per dividere alcuni immobili e recuperare i canoni di locazione. I beni erano gravati da usufrutto acquistato dal padre in regime di comunione legale con la madre. Alla morte del padre, la Corte d'appello ritiene che l'intero usufrutto spetti alla madre superstite per un automatico meccanismo di accrescimento. La Cassazione accoglie il ricorso del comproprietario, stabilendo che l'usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento non deriva in automatico dalla comunione legale. Alla morte di un coniuge, la sua quota di usufrutto si estingue e si consolida con la nuda proprietà, a meno che l'atto d'acquisto originario non preveda espressamente o implicitamente l'accrescimento in favore del coniuge superstite. La causa viene rinviata per verificare la reale volontà delle parti nell'atto originario.
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Moglie vende casa al marito: non basta per l’esclusione dalla comunione
Un ex marito acquista un immobile durante il matrimonio, con la moglie che partecipa all'atto di vendita come comproprietaria venditrice. I giudici di merito avevano ritenuto questo fatto sufficiente per l'esclusione dalla comunione legale. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per escludere un bene dalla comunione sono necessarie due dichiarazioni esplicite nell'atto. Sia il coniuge acquirente deve dichiarare la natura personale del bene, sia il coniuge non acquirente deve confermarlo. La partecipazione come venditore non sostituisce questa dichiarazione. La Corte ha anche chiarito che l'indennità per l'uso esclusivo della casa coniugale è dovuta solo dalla data della richiesta formale dell'altro coniuge. Vince quindi l'ex moglie.
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Comunione legale dei beni: revocatoria e litisconsorzio
La Corte di Cassazione ha stabilito che nella comunione legale dei beni non esistono quote divisibili. In un'azione revocatoria riguardante un immobile in tale regime, entrambi i coniugi devono essere chiamati in giudizio come litisconsorti necessari, pena l'annullamento della sentenza.
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