Una società che utilizzava un'imbarcazione in leasing si è vista negare l'indennizzo assicurativo dopo il furto del natante. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo che il comportamento dell'amministratore della società costituisse colpa grave. Aver lasciato la barca di elevato valore, in un luogo isolato e senza alcuna sorveglianza per recarsi a cena, integra una negligenza tale da escludere l'operatività della polizza, secondo il principio generale sancito dall'art. 1900 del codice civile, che prevale anche su questioni formali relative alle clausole contrattuali.
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