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Art. 1900 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1900 Codice Civile

Fatto Accidentale vs Colpa: la Cassazione ridefinisce l’Interpretazione clausola assicurativa
Un commerciante ha subito danni per l'allagamento del suo negozio, causato dalla rottura di una tubazione di una fontana comunale. Ha citato in giudizio l'Amministrazione, che ha chiamato in causa la sua Compagnia di assicurazioni. La Corte d'Appello ha negato la copertura assicurativa, interpretando la clausola di "fatto accidentale" come esclusiva di condotte colpose e limitando la copertura a specifiche infrastrutture. La Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che l'Interpretazione clausola assicurativa di "fatto accidentale" include anche la colpa dell'assicurato, altrimenti il contratto sarebbe nullo per inesistenza del rischio. Ha anche chiarito che l'elenco delle infrastrutture coperte era solo esemplificativo. La causa torna in Appello.
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Furto aggravato: chiavi in auto non scusano il ladro
Il caso riguarda il furto di un'autovettura lasciata parcheggiata sulla pubblica via, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. L'autore del fatto è stato condannato per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. La difesa ha sostenuto che la condotta negligente della proprietaria, contraria al Codice della Strada e idonea a escludere il risarcimento assicurativo, dovesse escludere l'aggravante, trasformando il reato in furto semplice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per furto aggravato. I giudici hanno chiarito che le norme civili e stradali hanno finalità diverse rispetto a quella penale, la quale tutela l'affidamento dei cittadini nel rispetto della proprietà altrui, a prescindere dalle cautele adottate dal proprietario.
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Indennizzo assicurativo negato: le chiavi nella gru costano caro
Una società finanziaria ha richiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto di una gru telescopica, avvenuto di notte all'interno di un capannone industriale. La compagnia assicurativa ha rifiutato il pagamento poiché le chiavi di accensione erano state lasciate in uno sportello esterno del mezzo, facilitandone il furto dopo la forzatura del cancello. I giudici di merito hanno negato il risarcimento ravvisando un aggravamento del rischio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione e che la ricorrente non ha riportato correttamente le clausole contrattuali nel ricorso, violando i requisiti formali. La società finanziaria perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese legali.
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