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Art. 1900 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1900 Codice Civile

Barca affondata: la colpa grave dell’assicurato nega l’indennizzo
Un'imbarcazione da diporto è affondata nel porto di Palermo a causa della rottura del filtro dell'acqua e della mancata chiusura delle valvole di presa a mare. L'Erede dell'Assicurato ha richiesto l'indennizzo alla Compagnia Assicuratrice, che ha rifiutato il pagamento eccependo la colpa grave dell'assicurato. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento, ritenendo che lasciare aperte le valvole costituisse una grave negligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'erede. I giudici hanno stabilito che la mancata chiusura delle valvole integra la colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'articolo 1900 del Codice Civile, trattandosi di una cautela elementare che chiunque possieda una barca deve osservare. Inoltre, l'eventuale errore dei meccanici incaricati della manutenzione ricade comunque sotto la responsabilità dell'assicurato nei confronti dell'assicurazione.
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Polizza di tutela legale: l’accusa non cancella il rimborso
Un professionista, titolare di una polizza di tutela legale, viene sottoposto a procedimento penale per reati dolosi, successivamente archiviato per insussistenza dei fatti. La compagnia assicurativa rifiuta di rimborsare le spese di difesa, invocando la clausola che esclude la copertura per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista, stabilendo che l'esclusione opera solo in presenza di un accertamento definitivo del dolo e non per la sola contestazione formale dell'accusa. Inoltre, i giudici chiariscono che per ottenere l'indennizzo delle spese sostenute non è necessario il previo pagamento della parcella del difensore, essendo sufficiente la presentazione della fattura.
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Rapina e Subappalto: la Responsabilità del Vettore per Fatto del Subvettore
Una società di trasporto valori, dopo aver subappaltato un servizio, si è vista negare la copertura assicurativa a seguito di una rapina ai danni del subvettore. L'assicurazione sosteneva che la polizza non coprisse i fatti di terzi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave sulla responsabilità del vettore per fatto del subvettore. Ha chiarito che una polizza di responsabilità civile copre anche i danni causati da ausiliari come il subvettore, a meno che il contratto non lo escluda espressamente. L'errore dei giudici precedenti è stato confondere le clausole dell'assicurazione contro i danni con quelle sulla responsabilità civile, che hanno scopi e logiche differenti.
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