Una lavoratrice di un'azienda fallita ha richiesto il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia INPS. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'istituto può rifiutare il pagamento se dimostra che il rapporto di lavoro non è cessato, ma è proseguito con una nuova società a seguito di una cessione d'azienda. La Corte ha sottolineato che il diritto alla prestazione del Fondo è autonomo e richiede come presupposto l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
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