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Art. 1898 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1898 Codice Civile

Reticenza dell’assicurato: lavoratore vince contro la compagnia
Un lavoratore, rimasto gravemente invalido dopo un infortunio, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo di 100.000 euro previsto dalla polizza collettiva stipulata dalla sua azienda. L'assicurazione si è opposta contestando la reticenza dell'assicurato: l'azienda aveva dichiarato solo 30 dipendenti anziché i 128 effettivi, violando l'obbligo di dichiarare il reale rischio. La Corte d'appello ha però stabilito che la polizza copriva solo i dipendenti esposti a rischi di trasporto, lasciando all'azienda la facoltà di indicarne il numero. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della compagnia assicurativa. L'interpretazione del contratto spetta infatti al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se logicamente coerente. Il lavoratore ha quindi ottenuto definitivamente il diritto al risarcimento.
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Indennizzo assicurativo negato: le chiavi nella gru costano caro
Una società finanziaria ha richiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto di una gru telescopica, avvenuto di notte all'interno di un capannone industriale. La compagnia assicurativa ha rifiutato il pagamento poiché le chiavi di accensione erano state lasciate in uno sportello esterno del mezzo, facilitandone il furto dopo la forzatura del cancello. I giudici di merito hanno negato il risarcimento ravvisando un aggravamento del rischio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione e che la ricorrente non ha riportato correttamente le clausole contrattuali nel ricorso, violando i requisiti formali. La società finanziaria perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese legali.
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