Un lavoratore, rimasto gravemente invalido dopo un infortunio, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo di 100.000 euro previsto dalla polizza collettiva stipulata dalla sua azienda. L'assicurazione si è opposta contestando la reticenza dell'assicurato: l'azienda aveva dichiarato solo 30 dipendenti anziché i 128 effettivi, violando l'obbligo di dichiarare il reale rischio. La Corte d'appello ha però stabilito che la polizza copriva solo i dipendenti esposti a rischi di trasporto, lasciando all'azienda la facoltà di indicarne il numero. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della compagnia assicurativa. L'interpretazione del contratto spetta infatti al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se logicamente coerente. Il lavoratore ha quindi ottenuto definitivamente il diritto al risarcimento.
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