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Art. 1898 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1898 Codice Civile

Fondo Garanzia TFR: l’INPS può opporsi al pagamento
Una lavoratrice di un'azienda fallita ha richiesto il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia INPS. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'istituto può rifiutare il pagamento se dimostra che il rapporto di lavoro non è cessato, ma è proseguito con una nuova società a seguito di una cessione d'azienda. La Corte ha sottolineato che il diritto alla prestazione del Fondo è autonomo e richiede come presupposto l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
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Obbligo informativo assicuratore: dovere e limiti
Una banca, beneficiaria di una polizza assicurativa stipulata dalla sua società di trasporto valori, si è vista negare l'indennizzo dopo un furto a causa del mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte della società contraente. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo informativo dell'assicuratore non si estende alla verifica delle dichiarazioni del contraente né all'informazione del terzo beneficiario circa le inadempienze di cui l'assicuratore stesso non sia a conoscenza.
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Annullamento contratto assicurazione per aggravamento
Una società assicurata si è vista negare l'indennizzo per un incendio a causa di modifiche societarie avvenute dopo la stipula della polizza. La Compagnia chiedeva l'annullamento del contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento del contratto di assicurazione, previsto dall'art. 1892 c.c., si applica solo a dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della conclusione del contratto. Le circostanze successive, come l'aggravamento del rischio, sono regolate dall'art. 1898 c.c. e possono giustificare al massimo il recesso dell'assicuratore, ma non un annullamento retroattivo, soprattutto se l'evento dannoso si è già verificato.
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Aggravamento del rischio: l’errore in appello
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello che negava l'indennizzo per il furto di pannelli fotovoltaici. La Corte ha chiarito la differenza tra 'aggravamento del rischio' (art. 1898 c.c.), che si verifica dopo la stipula, e 'dichiarazioni inesatte' (art. 1892-1893 c.c.), relative al momento della conclusione del contratto. La corte territoriale aveva erroneamente applicato la nozione di aggravamento del rischio a circostanze preesistenti, omettendo di verificare se l'assicuratore fosse a conoscenza delle reali condizioni dell'impianto tramite la documentazione tecnica fornita prima della stipula.
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