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Art. 1891 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1891 Codice Civile

Responsabilità diretta degli amministratori: paga il politico
Due professionisti svolgono una consulenza ambientale per un Comune su richiesta del Sindaco e del Vicesindaco, ma senza un contratto scritto né il necessario impegno di spesa. Non ottenendo il pagamento dall'ente, i professionisti agiscono contro gli amministratori. La Corte d'Appello condanna gli amministratori in solido, escludendo la copertura assicurativa poiché il rischio si era già concretizzato prima della polizza. Gli amministratori ricorrono in Cassazione contestando la propria responsabilità diretta degli amministratori e l'esclusione della garanzia assicurativa. La Suprema Corte, ritenendo le questioni sull'assicurazione e sulla clausola claims made particolarmente complesse e rilevanti, non decide immediatamente ma dispone il rinvio della causa in pubblica udienza per un esame approfondito.
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Rapina e Subappalto: la Responsabilità del Vettore per Fatto del Subvettore
Una società di trasporto valori, dopo aver subappaltato un servizio, si è vista negare la copertura assicurativa a seguito di una rapina ai danni del subvettore. L'assicurazione sosteneva che la polizza non coprisse i fatti di terzi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave sulla responsabilità del vettore per fatto del subvettore. Ha chiarito che una polizza di responsabilità civile copre anche i danni causati da ausiliari come il subvettore, a meno che il contratto non lo escluda espressamente. L'errore dei giudici precedenti è stato confondere le clausole dell'assicurazione contro i danni con quelle sulla responsabilità civile, che hanno scopi e logiche differenti.
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Assicurazione per conto altrui: stop alla prescrizione
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti e le potenzialità dell'**Assicurazione per conto altrui** in relazione alla prescrizione dei diritti. Una proprietaria di un immobile aveva citato l'impresa costruttrice per vizi dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il diritto verso la compagnia, ritenendo che solo l'assicurata potesse interrompere il termine biennale. La Suprema Corte ha invece stabilito che, ai sensi dell'art. 1891 c.c., il contraente può agire per far valere i diritti dell'assicurato, inclusa l'interruzione della prescrizione, se vi è il consenso di quest'ultimo o se previsto dalle condizioni di polizza.
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