Dei mutuatari originari stipularono un mutuo fondiario e un'assicurazione vita collegata. Vendettero l'immobile e l'acquirente si accollò il mutuo, ma la banca non liberò i debitori originari. Alla morte dell'acquirente, i suoi eredi chiesero l'indennizzo assicurativo, che fu negato. La Cassazione ha stabilito che l'accollo mutuo non comporta il trasferimento automatico dell'assicurazione vita. La polizza era legata al rischio dei debitori originari, che rimasero obbligati. Inoltre, il contratto prevedeva l'estinzione della garanzia in caso di trasferimento del mutuo, salvo specifica richiesta di modifica del beneficiario, che mancava.
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