Un autotrasportatore (Il Vettore) subisce il furto di un carico di medicinali e chiede l'indennizzo alla propria assicurazione. La compagnia rifiuta il pagamento poiché la polizza escludeva i medicinali. Il Vettore sostiene che l'estensione della copertura era stata concordata tramite uno scambio di e-mail ordinarie tra il broker e un funzionario della compagnia. La Corte d'Appello nega il risarcimento, ritenendo l'e-mail ordinaria priva del valore di prova scritta richiesto per i contratti assicurativi. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti specifici sul valore legale dell'e-mail ordinaria in questo ambito, decide di non emettere una sentenza immediata ma rinvia la causa a un'udienza pubblica per un esame approfondito della questione.
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