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Art. 1888 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1888 Codice Civile

Accollo Mutuo e Assicurazione Vita: La Cassazione Smentisce il Trasferimento Automatico
Dei mutuatari originari stipularono un mutuo fondiario e un'assicurazione vita collegata. Vendettero l'immobile e l'acquirente si accollò il mutuo, ma la banca non liberò i debitori originari. Alla morte dell'acquirente, i suoi eredi chiesero l'indennizzo assicurativo, che fu negato. La Cassazione ha stabilito che l'accollo mutuo non comporta il trasferimento automatico dell'assicurazione vita. La polizza era legata al rischio dei debitori originari, che rimasero obbligati. Inoltre, il contratto prevedeva l'estinzione della garanzia in caso di trasferimento del mutuo, salvo specifica richiesta di modifica del beneficiario, che mancava.
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Assicurazione Agricola: Cassazione sul Perfezionamento Contratto
Un Coltivatore ha citato in giudizio un Assicuratore per il mancato pagamento di indennizzi dovuti a una siccità, sostenendo che il Perfezionamento contratto assicurazione fosse avvenuto prima dell'evento. L'Assicuratore ha rifiutato il pagamento per alcune polizze, adducendo che i contratti non erano validi o che i premi erano stati pagati in ritardo. Dopo che i primi due gradi di giudizio avevano dato ragione all'Assicuratore, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello. La Cassazione ha ritenuto errata l'interpretazione delle clausole contrattuali e l'ingiustificato rifiuto di acquisire prove sull'esistenza delle polizze, rinviando il caso per un nuovo esame.
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Sospensione della copertura assicurativa: pagare tardi costa caro
Un automobilista chiede l'indennizzo per il furto del proprio veicolo, ma la compagnia rifiuta il pagamento eccependo il ritardo nel versamento della seconda rata del premio. La Cassazione rigetta il ricorso dell'assicurato, confermando la sospensione della copertura assicurativa. I giudici chiariscono che il mancato pagamento del premio opera come eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Inoltre, la semplice accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore non costituisce una rinuncia tacita alla sospensione, occorrendo a tal fine una chiara e specifica volontà negoziale espressa. Di conseguenza, l'automobilista perde la causa e non ha diritto ad alcun indennizzo.
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