Un automobilista chiede l'indennizzo per il furto del proprio veicolo, ma la compagnia rifiuta il pagamento eccependo il ritardo nel versamento della seconda rata del premio. La Cassazione rigetta il ricorso dell'assicurato, confermando la sospensione della copertura assicurativa. I giudici chiariscono che il mancato pagamento del premio opera come eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Inoltre, la semplice accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore non costituisce una rinuncia tacita alla sospensione, occorrendo a tal fine una chiara e specifica volontà negoziale espressa. Di conseguenza, l'automobilista perde la causa e non ha diritto ad alcun indennizzo.
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