Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sostenendo che alcuni versamenti bancari non fossero ricavi, ma anticipi su fatture derivanti da un contratto di sconto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l'onere della prova contribuente impone di fornire documentazione specifica, come il contratto stesso, che in questo caso mancava. La Corte ha inoltre confermato la non deducibilità di alcuni costi per assenza di prova della loro inerenza all'attività d'impresa.
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