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Art. 1858 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1858 Codice Civile

Anticipazione su fatture: imposta fissa e vittoria sul fisco
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro proporzionale su cessioni di credito collegate a operazioni di anticipazione su fatture effettuate da una banca. I giudici d'appello hanno confermato le pretese del fisco, considerando la cessione un negozio autonomo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto bancario, stabilendo che la cessione di credito rappresenta un elemento inscindibile dell'operazione di anticipazione su fatture. Trattandosi di prestazione finanziaria esente da IVA, si applica il principio di alternatività tra IVA e registro. L'atto sconta quindi soltanto l'imposta di registro in misura fissa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Anticipazione su fatture: la banca deve provare l’accredito
Una società di cartolarizzazione ha richiesto a una società cliente la restituzione delle somme anticipate su quindici fatture rimaste insolute. La Corte d'Appello ha accolto la domanda ritenendo provato il finanziamento poiché la società cliente non aveva contestato la ricezione del denaro. La Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che nell'anticipazione su fatture spetta alla banca dimostrare l'effettivo versamento delle somme sul conto del cliente. Poiché la banca non aveva nemmeno allegato tale versamento nei propri atti, la società non aveva alcun dovere di contestarlo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, rinviando la causa alla Corte d'Appello.
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Contratto di sconto bancario: valido anche senza firma scritta
Una società e i suoi fideiussori si sono opposti a un decreto ingiuntivo richiesto da una banca per un debito derivante da un conto corrente e da operazioni di sconto cambiario. I debitori sostenevano la nullità delle commissioni e degli interessi applicati, lamentando la mancanza di un contratto di sconto bancario in forma scritta. La Corte d'Appello ha ridotto il debito ma ha ritenuto valide le operazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i ricorrenti non hanno specificato la data di inizio del rapporto. Questo dato è fondamentale poiché, per i contratti sorti prima della legge sulla trasparenza bancaria del 1992 e del Testo Unico Bancario del 1993, non era previsto l'obbligo della forma scritta per il contratto di sconto bancario.
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