Una società e i suoi fideiussori si sono opposti a un decreto ingiuntivo richiesto da una banca per un debito derivante da un conto corrente e da operazioni di sconto cambiario. I debitori sostenevano la nullità delle commissioni e degli interessi applicati, lamentando la mancanza di un contratto di sconto bancario in forma scritta. La Corte d'Appello ha ridotto il debito ma ha ritenuto valide le operazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i ricorrenti non hanno specificato la data di inizio del rapporto. Questo dato è fondamentale poiché, per i contratti sorti prima della legge sulla trasparenza bancaria del 1992 e del Testo Unico Bancario del 1993, non era previsto l'obbligo della forma scritta per il contratto di sconto bancario.
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