Una banca si oppone al pignoramento del margine disponibile su un'anticipazione di cassa concessa a un Comune. Il caso arriva in Cassazione, ma i giudici non entrano nel merito della pignorabilità. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché la banca non ha prodotto i documenti societari che provavano il potere di rappresentanza di chi ha conferito la procura all'avvocato. La questione di merito resta irrisolta, mentre la banca perde la causa per un vizio formale, venendo condannata al pagamento delle spese legali.
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