Un'impresa chiede il risarcimento a una società di trasporti per il danneggiamento di due frigoriferi. La società di trasporti chiama in causa il suo sub-vettore. La causa viene bloccata perché il mittente non ha attivato la negoziazione assistita obbligatoria nei confronti del sub-vettore. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di tentare la negoziazione vale solo verso il convenuto originario e non può essere esteso al terzo chiamato in causa. Di conseguenza, il mittente vince il ricorso e il processo dovrà essere celebrato nel merito.
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