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Art. 1834 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1834 Codice Civile

Disservizio internet banking: niente danni se c’è il telefono
Un correntista ha citato in giudizio la propria banca lamentando un disservizio internet banking che gli avrebbe impedito di investire settantamila euro in titoli azionari, chiedendo il risarcimento dei danni. La banca ha restituito le somme durante il giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito, poiché il cliente disponeva di un canale alternativo e funzionante, ovvero il servizio di assistenza telefonica (telephone banking), per effettuare le operazioni desiderate. Inoltre, la condotta del cliente, che ha effettuato solo due accessi in due mesi, è stata ritenuta incompatibile con l'urgenza di investire dichiarata. Di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto in assenza di una reale responsabilità della banca.
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Deposito bancario: le sole ricevute non bastano contro la banca
Gli eredi di un risparmiatore hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la restituzione di somme asseritamente versate dal loro dante causa. La Corte d'Appello ha condannato la banca basandosi su semplici ricevute di versamento e su una dichiarazione stragiudiziale della banca stessa. La Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il semplice versamento di denaro non prova l'esistenza di un contratto di deposito bancario, essendo necessario dimostrare il titolo contrattuale sottostante. Inoltre, la dichiarazione della banca a un terzo non costituisce confessione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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