Il disservizio internet banking e il blocco del conto online
Molti risparmiatori gestiscono ormai i propri risparmi esclusivamente tramite piattaforme digitali. Un improvviso disservizio internet banking può tuttavia impedire di compiere un investimento urgente e causare forti tensioni. Nel caso in esame, un cliente ha trascinato in tribunale la propria banca chiedendo il risarcimento dei danni per non aver potuto investire settantamila euro in azioni a causa del blocco del portale web. Il cliente sosteneva che l’impossibilità di accedere al sito web avesse causato la perdita di un’importante opportunità finanziaria. La banca, dal canto suo, ha provveduto a restituire l’intera somma depositata nel corso del primo grado di giudizio, ma ha fermamente rifiutato di pagare qualsiasi risarcimento per il mancato guadagno. I giudici di merito hanno respinto le pretese del risparmiatore, spingendo quest’ultimo a presentare ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’alternativa del canale telefonico
La questione centrale della controversia riguarda l’esistenza di canali alternativi per operare sul conto corrente. La banca ha dimostrato che il contratto non limitava l’operatività al solo portale web. Il cliente aveva infatti a disposizione un servizio di assistenza telefonica (telephone banking) con numeri dedicati chiaramente indicati nei fogli informativi. Secondo i giudici, il cliente non ha mai provato di aver tentato la via telefonica per disporre il trasferimento dei propri fondi. Egli si era limitato a contattare l’assistenza clienti solo per segnalare il malfunzionamento del sito internet, senza richiedere l’esecuzione dell’operazione finanziaria tramite telefono. Questa omissione si è rivelata decisiva per escludere la responsabilità dell’istituto di credito.
L’onere della prova e la condotta del cliente
Nel diritto civile, chi richiede il risarcimento del danno deve dimostrare l’inadempimento della controparte e il nesso di causalità con il pregiudizio subito. In questo caso, il risparmiatore non ha fornito prove sufficienti. Inoltre, i registri della banca hanno rivelato che il cliente aveva effettuato soltanto due accessi telematici nell’arco di due mesi. I giudici hanno ritenuto questa condotta del tutto incompatibile con la presunta urgenza di effettuare l’investimento azionario. Un investitore realmente intenzionato a cogliere un’opportunità di mercato avrebbe tentato ripetutamente l’accesso o avrebbe utilizzato immediatamente i canali alternativi messi a disposizione dalla banca. La scarsa frequenza dei tentativi ha indebolito la tesi difensiva del ricorrente.
Le motivazioni sul disservizio internet banking
La Corte di Cassazione ha confermato la linea dei giudici di merito, dichiarando il ricorso del risparmiatore del tutto inammissibile. Nelle motivazioni sul disservizio internet banking, la Suprema Corte ha chiarito che non si può configurare un inadempimento contrattuale della banca se il cliente dispone di strumenti alternativi per raggiungere lo stesso scopo. La presenza del servizio telefonico esclude in radice la colpa dell’istituto di credito per il temporaneo blocco del sito web. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che il danno derivante da un mancato guadagno non può essere considerato implicito (in re ipsa). Il cliente ha l’obbligo di dimostrare concretamente la perdita subita e il fatto che tale perdita sia derivata esclusivamente dalla condotta della banca. Poiché il risparmiatore non ha utilizzato il telefono per superare il blocco del sito, il danno lamentato è riconducibile alla sua stessa inerzia.
Le conclusioni sul disservizio internet banking
La decisione della Suprema Corte lancia un messaggio chiaro a tutti i correntisti digitali. Nelle conclusioni sul disservizio internet banking, emerge come la tecnologia non sia l’unica via per far valere i propri diritti contrattuali. Se la banca offre sistemi di emergenza o canali alternativi come il telefono o la posta elettronica, il cliente ha il dovere di utilizzarli prima di poter invocare un inadempimento. La pigrizia o la mancata consultazione dei fogli informativi non possono tradursi in una responsabilità risarcitoria a carico della banca. Il ricorso è stato quindi rigettato e il cliente è stato condannato a pagare le spese di giudizio, oltre a un ulteriore contributo unificato. Per evitare brutte sorprese, è sempre consigliabile conoscere tutti i canali operativi previsti dal proprio contratto bancario.
Cosa succede se il sito della banca non funziona e perdo un investimento?
Non si ha automaticamente diritto al risarcimento se la banca mette a disposizione canali alternativi funzionanti, come il servizio telefonico, per effettuare l’operazione.
Chi deve dimostrare il danno causato dal blocco del conto online?
L’onere della prova spetta interamente al cliente, il quale deve dimostrare sia il malfunzionamento totale sia l’impossibilità di usare altri sistemi di pagamento.
La banca è responsabile se il cliente effettua pochi tentativi di accesso?
No, un numero esiguo di tentativi di accesso viene interpretato dai giudici come una mancanza di reale urgenza nel compiere l’operazione finanziaria.