Un agente di commercio si è visto respingere la richiesta di una cospicua provvigione agente nei confronti di un'azienda fallita. La Corte di Cassazione ha confermato che, in presenza di una clausola contrattuale specifica che richiede l'esplicita accettazione degli ordini, spetta all'agente fornire la prova di tale accettazione. La regola generale del silenzio-assenso non è applicabile se derogata dal contratto. Inoltre, la Corte ha ribadito l'inammissibilità di questioni sollevate per la prima volta in sede di legittimità.
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