Un Mediatore Immobiliare ha chiesto la provvigione per la vendita di un immobile. Il Compratore e l'Azienda Venditrice si sono opposti, contestando l'iscrizione del mediatore all'albo e l'efficacia del suo operato, sostenendo l'intervento di un altro agente. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del Mediatore alla provvigione, ribadendo che l'iscrizione all'albo è un requisito essenziale ma può essere provata anche per presunzioni. Ha inoltre stabilito che, in caso di più mediatori, la provvigione si divide in parti uguali se non è dimostrabile un diverso apporto. La sentenza ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la ripartizione della provvigione.
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