Una società di mediazione immobiliare aveva messo in contatto venditori e acquirente per un immobile. La prima trattativa fallì, ma circa un anno dopo l'affare si concluse con l'intervento di un'altra agenzia e a condizioni diverse. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 403/2024, ha stabilito che per il diritto alla provvigione mediatore non è sufficiente il semplice contatto iniziale. È necessario un 'nesso di causalità adeguata' tra l'attività del primo mediatore e la conclusione effettiva dell'affare. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva concesso la provvigione, rinviando il caso per una nuova valutazione che tenga conto di tutti gli elementi intervenuti, come il tempo trascorso e il ruolo del secondo mediatore.
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