La Corte di Cassazione ha stabilito che la qualificazione del rapporto di lavoro tra una società immobiliare e i suoi collaboratori deve basarsi sulla sostanza delle mansioni svolte, non sul nome formale del contratto. Anche se iscritti all'albo dei mediatori e legati da un contratto di associazione in partecipazione, i collaboratori sono stati considerati agenti perché operavano in modo stabile e continuativo per conto della società, promuovendone gli affari. Di conseguenza, la Corte ha confermato l'obbligo della società di versare i contributi previdenziali all'ente di categoria degli agenti.
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