Un cittadino subisce una condanna penale irrevocabile emessa in contumacia senza aver mai partecipato al dibattimento. L'imputato presenta istanza di restituzione nel termine per proporre appello, sostenendo di non aver mai saputo del processo a proprio carico. I giudici territoriali respingono la richiesta, presumendo la conoscenza del procedimento dal fermo iniziale e dalla nomina originaria di un difensore di fiducia, poi revocato o rinunciatario e sostituito da un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa e annulla il provvedimento di rigetto: per negare la rimessione in termini non basta la generica notizia delle indagini, ma occorre la prova certa dell'effettiva conoscenza dell'atto formale di citazione a giudizio, mai pervenuta al condannato.
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