Una società cooperativa stipula un contratto con una banca per il trasporto valori, avvalendosi di un'altra società per le aree fuori competenza. Quest'ultima si appropria di oltre 3 milioni di euro. La banca agisce contro la cooperativa, che viene condannata in primo e secondo grado. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ritiene la questione sulla natura della clausola di piena responsabilità del mandatario di particolare rilevanza, rinviando la causa a pubblica udienza per una decisione approfondita.
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