La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto di agenzia stipulato tra una compagnia telefonica e una società di agenzia. La risoluzione è avvenuta a causa del grave inadempimento di quest'ultima. Un socio di minoranza dell'agente aveva infatti costituito una nuova società concorrente, sottraendo ben trenta subagenti su trentacinque alla struttura originaria per promuovere i servizi di un operatore concorrente. La Corte d'Appello aveva già accertato la violazione del patto di esclusiva e condannato l'agente al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, revocando l'indennità di preavviso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente, ribadendo che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità.
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