Una compagnia assicurativa ha comunicato il recesso per giusta causa a un proprio agente generale a seguito di gravi irregolarità contabili. L'agente utilizzava le somme destinate alla liquidazione di polizze vita per simulare il pagamento di nuovi contratti e impiegava il conto dei premi per coprire debiti di gestione. Il collegio arbitrale ha confermato la piena legittimità dell'interruzione del rapporto contrattuale. L'agente ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'Appello denunciando presunti vizi della sentenza arbitrale, ma i giudici hanno respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito. La Suprema Corte ha chiarito che il controllo sui lodi arbitrali non permette di riesaminare i fatti accertati dagli arbitri se la motivazione risulta logica, chiara e priva di contraddizioni insanabili.
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