Una mittente ha citato in giudizio un'agenzia di spedizioni per la perdita di effetti personali inviati all'estero. La Corte di Cassazione ha confermato l'assenza di colpa dell'agenzia, qualificando il contratto come un accordo di spedizione e non di trasporto. Questa ordinanza chiarisce i limiti della responsabilità dello spedizioniere quando agisce come semplice intermediario e non assume direttamente i compiti del vettore.
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