Un'ordinanza della Cassazione affronta il tema della mutatio libelli nel contesto di una causa per risarcimento danni da furto di merci. A seguito del fallimento della società danneggiata, la compagnia assicurativa, già intervenuta nel processo, riassume la causa chiedendo la condanna diretta a proprio favore. La Corte suprema rigetta il ricorso della società responsabile, stabilendo che l'intervento dell'assicuratore in surroga è autonomo e la modifica della domanda non costituisce una mutatio libelli vietata, consolidando i diritti procedurali della compagnia.
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