L'Ente Pubblico ha affidato a uno Spedizioniere il recapito di un plico per una gara d'appalto, avvalendosi di un Vettore. Il plico è arrivato in ritardo di 13 minuti, causando l'esclusione dell'Ente dalla gara. L'Ente ha chiesto il risarcimento per danno emergente e perdita di chance. La Corte d'Appello aveva condannato il Vettore per responsabilità extracontrattuale, escludendo quella contrattuale dello Spedizioniere. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha ritenuto che la motivazione sulla responsabilità extracontrattuale del Vettore fosse insufficiente e che il contratto con lo Spedizioniere dovesse qualificarsi come "spedizione-trasporto", implicando la sua responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha così rinviato la causa per un nuovo esame della Responsabilità del vettore e dello spedizioniere.
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