Una società impugna un provvedimento di sequestro, ma il Tribunale del Riesame dichiara l'atto tardivo basandosi sulla data di deposito in cancelleria. La Cassazione ribalta la decisione, affermando che per il deposito telematico via PEC, la data che certifica la tempestività è quella di accettazione da parte del sistema informatico del destinatario, come provato dalle ricevute, e non il timbro dell'ufficio.
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