L'Amministratore di una società fallita veniva condannato per bancarotta fraudolenta. Durante l'emergenza sanitaria, la difesa chiedeva la trattazione orale in appello, ma i giudici decidevano con rito scritto, ritenendo la richiesta tardiva. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato, stabilendo che la richiesta era tempestiva in base alle norme transitorie sui termini procedurali. Di conseguenza, lo svolgimento del processo senza la discussione a voce ha violato il principio del contraddittorio, determinando una nullità del giudizio di secondo grado. La sentenza di condanna viene quindi annullata con rinvio per un nuovo processo.
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