Un'originaria proprietaria chiedeva un risarcimento al Comune per l'occupazione d'urgenza dei propri terreni. Il Comune sosteneva l'esistenza di un accordo stipulato dal procuratore della donna per un indennizzo inferiore, compensato con altri oneri edilizi. A seguito del decesso della donna, l'erede proseguiva la causa contestando la validità della procura speciale e l'accordo stipulato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede. La Suprema Corte ha evidenziato che i motivi presentati erano generici e riproponevano questioni di fatto già esaminate nei gradi precedenti. Di conseguenza, l'erede è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al raddoppio del contributo unificato.
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