Un'impresa alberghiera ha citato in giudizio il direttore dei lavori per aver autorizzato opere extra contratto, causandole un danno economico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32967/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La pronuncia sottolinea la mancata prova dei poteri negoziali del professionista e la consapevolezza del committente riguardo ai lavori. Viene così ribadito il principio sulla specificità necessaria nei motivi di ricorso e sulla non rivalutabilità dei fatti in sede di legittimità, definendo i contorni della responsabilità direttore lavori.
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