La Corte di Cassazione conferma la piena responsabilità del vettore per la perdita di merce, anche quando il trasporto è stato subappaltato a un terzo (subvettore). La sentenza chiarisce che il vettore principale risponde direttamente del fatto doloso o della colpa grave del subvettore e dei suoi ausiliari, specialmente in caso di scelta negligente di quest'ultimo. La Corte ha rigettato il ricorso di un'impresa di trasporti, condannandola a risarcire la compagnia assicurativa del mittente per il valore della merce smarrita.
Continua »