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Art. 1693 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1693 Codice Civile

Furto Merce: Mittente senza risarcimento se non prova il danno
Due società, mittente e spedizioniere, citano in giudizio un vettore per il furto di un carico durante un trasporto internazionale. La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento. Il motivo è che le società non hanno provato di aver subito un danno economico diretto. Secondo la Corte, per ottenere un risarcimento non basta essere il mittente della merce, ma è indispensabile dimostrare la propria legittimazione attiva risarcimento danni, provando che la perdita ha inciso concretamente sul proprio patrimonio. Senza questa prova, la richiesta di risarcimento viene respinta.
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Spese processuali terzo chiamato: chi le paga?
In un caso di trasporto internazionale di merci andate smarrite, una società mittente ha citato in giudizio il vettore principale, il quale ha chiamato in causa il sub-vettore. La domanda della società mittente è stata rigettata. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base al principio di soccombenza, le spese processuali del terzo chiamato devono essere pagate dall'attore la cui domanda infondata ha reso necessaria la chiamata in causa, e non compensate tra le altre parti.
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Prescrizione diritto al risarcimento: la Cassazione decide
Una società di trasporti, citata in giudizio per il risarcimento danni derivanti dal furto di merce, ha sollevato la questione della prescrizione del diritto al risarcimento. Il caso è giunto in Cassazione per determinare quale termine di prescrizione applicare (annuale o quinquennale) a seguito di una modifica legislativa intervenuta mentre il termine più lungo era ancora in corso. La Corte, riconoscendo la complessità e l'importanza della questione per l'uniformità del diritto, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rinviando la decisione a una pubblica udienza.
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Estensione automatica domanda: Cassazione chiarisce
In un caso di furto di merce, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un vettore, condannato per la perdita del carico. La Corte ha stabilito che la qualifica del rapporto con un altro operatore come mero ausiliario e non sub-vettore è una valutazione di fatto insindacabile. Cruciale il diniego del principio di estensione automatica domanda al terzo chiamato in garanzia, poiché i rapporti processuali restano distinti.
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