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Art. 1676 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1676 Codice Civile

Azione diretta del lavoratore: committente condannato
Un dipendente di una ditta appaltatrice di pulizie non riceveva il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti. Il lavoratore ha promosso una causa contro l'azienda committente per ottenere tali somme non pagate dal datore di lavoro. I giudici di secondo grado hanno accolto la domanda applicando la norma sull'azione diretta. L'azienda committente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le indennità di ferie e permessi fossero escluse dalla tutela e contestando la prova del proprio debito verso l'appaltatore. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del committente. La sentenza ha confermato che l'azione diretta del lavoratore consente di esigere dal committente qualsiasi credito maturato nello svolgimento del servizio, incluse le indennità di ferie e permessi, provando il credito anche mediante presunzioni.
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Responsabilità solidale nella somministrazione: vince la dipendente
Una lavoratrice ha svolto mansioni sanitarie presso un'Azienda Sanitaria Locale tramite un contratto di fornitura stipulato con un'agenzia per il lavoro. A causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'agenzia, la dipendente ha agito contro entrambi i soggetti per ottenere i compensi maturati. I giudici di merito hanno respinto la domanda contro l'ente pubblico, ritenendo inapplicabile la responsabilità solidale nella somministrazione alla Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione. La Suprema Corte ha chiarito che le norme sulla fornitura di lavoro a termine impongono anche agli enti pubblici l'obbligo solidale retributivo e contributivo. L'ente risponde dei debiti verso il lavoratore impiegato.
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Appalto e fallimento: la responsabilità solidale negli appalti
Un dipendente di una società appaltatrice addetta alla raccolta rifiuti non ha ricevuto le spettanze retributive maturate alla cessazione del rapporto. A seguito del fallimento della società datrice di lavoro, il lavoratore ha agito davanti al giudice ordinario contro l'azienda committente per ottenere il pagamento delle somme dovute. L'azienda committente sosteneva che il fallimento attraesse l'intera controversia davanti al tribunale fallimentare con la necessaria partecipazione del curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, confermando la piena operatività della responsabilità solidale negli appalti. Il dipendente può quindi agire autonomamente e direttamente contro il committente non fallito per il recupero dei propri stipendi arretrati.
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Somministrazione e stipendi non pagati: l’ASL risponde dei debiti
Un lavoratore impiegato come infermiere tramite agenzia interinale presso un'azienda sanitaria pubblica non riceve le retribuzioni maturate. Il dipendente richiede i pagamenti insoluti direttamente all'ente pubblico utilizzatore. I giudici di merito respingono la richiesta, ritenendo inapplicabili le tutele generali del lavoro privato alla pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che la responsabilità solidale somministrazione lavoro a tempo determinato vincola pienamente anche gli enti pubblici utilizzatori. L'amministrazione sanitaria deve pertanto pagare direttamente stipendi e contributi non versati dall'agenzia datrice di lavoro, potendo poi agire in rivalsa contro la società.
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Responsabilità solidale negli appalti e partecipate pubbliche
Un dipendente di una ditta appaltatrice ha agito in giudizio per recuperare crediti retributivi non pagati dal datore di lavoro fallito. L'azione ha coinvolto anche la società committente a partecipazione pubblica. La Corte d'Appello aveva escluso il committente dal pagamento, equiparandolo a una Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la responsabilità solidale negli appalti si applica pienamente alle società private a controllo pubblico che operano come enti aggiudicatori. Queste ultime devono garantire i crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
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Responsabilità solidale negli appalti: stipendi salvi
Alcuni lavoratori di una cooperativa subappaltatrice hanno richiesto le retribuzioni non percepite durante una sospensione del servizio causata dalla siccità fluviale. La società appaltatrice principale ha rifiutato il pagamento, sostenendo che l'appalto originario proveniva da un ente pubblico e invocando clausole di sospensione. I giudici hanno stabilito la piena nullità di tali clausole peggiorative rispetto ai contratti collettivi e hanno confermato l'operatività della responsabilità solidale negli appalti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio appaltatore, confermando che il legame privato tra appaltatore e subappaltatore tutela i dipendenti anche se il committente originario è un ente pubblico.
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Responsabilità solidale negli appalti e committenti pubblici
Un dipendente di una ditta appaltatrice, in seguito fallita, ha richiesto alla società committente partecipata il pagamento delle retribuzioni arretrate. Il lavoratore ha inviato una raccomandata entro i due anni dalla fine dell'appalto per far valere la responsabilità solidale negli appalti. La società committente ha contestato l'obbligo, sostenendo sia la propria esenzione in quanto soggetto equiparato alla pubblica amministrazione, sia la decadenza del dipendente per non aver avviato una causa in tribunale entro il biennio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della committente, confermando che le società private a partecipazione pubblica rispondono in solido verso i lavoratori e che una formale richiesta stragiudiziale scritta interrompe validamente il termine di decadenza biennale.
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Responsabilità solidale negli appalti: basta la diffida scritta
Alcuni lavoratori non hanno ricevuto le retribuzioni dalla società appaltatrice fallita. I dipendenti hanno quindi inviato una lettera raccomandata alla grande società committente partecipata per chiedere gli stipendi arretrati. La società committente ha rifiutato il pagamento, sostenendo la propria natura pubblica e contestando la mancata notifica di un ricorso in tribunale entro due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno confermato che la responsabilità solidale negli appalti si applica anche alle società partecipate private. Inoltre, una semplice diffida scritta stragiudiziale inviata entro il termine biennale basta a impedire la decadenza del diritto, senza dover avviare obbligatoriamente un'azione giudiziaria.
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Responsabilità solidale negli appalti: paga la committente
Un lavoratore impiegato nell'ambito di un appalto di servizi non ha ricevuto le retribuzioni spettanti a causa del fallimento della società appaltatrice. Il dipendente ha quindi richiesto il pagamento alla grande azienda committente a partecipazione pubblica tramite una raccomandata inviata entro due anni dalla fine delle attività. La società committente ha rifiutato l'addebito, sostenendo la propria esclusione dal regime di garanzia e contestando il mancato avvio di una causa giudiziaria entro il termine biennale. La Corte di Cassazione ha confermato l'operatività della responsabilità solidale negli appalti anche per le società partecipate committenti. I giudici hanno inoltre chiarito che una formale richiesta stragiudiziale di pagamento inviata per iscritto entro due anni impedisce la decadenza dall'azione, obbligando la committente a saldare le somme dovute al lavoratore.
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Responsabilità solidale negli appalti: basta la diffida
Due dipendenti di una ditta appaltatrice fallita hanno richiesto le retribuzioni non percepite alla società committente. L'azienda committente sosteneva di non essere soggetta alle tutele ordinarie perché ente aggiudicatore pubblico. Inoltre, lamentava la tardività dell'azione legale, avviata oltre il termine di due anni dalla fine dei lavori. La Corte di Cassazione ha chiarito la portata della responsabilità solidale negli appalti. La Corte ha stabilito che le società private partecipate rispondono dei debiti retributivi verso i lavoratori dell'appalto. I giudici hanno inoltre precisato che una semplice lettera raccomandata stragiudiziale, inviata entro due anni, impedisce la decadenza del diritto senza la necessità di un immediato ricorso in tribunale. La società committente è stata quindi condannata al pagamento delle spettanze e delle spese di giudizio.
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Responsabilità solidale negli appalti: no ai risarcimenti
Un lavoratore, escluso illegittimamente dalla propria cooperativa appaltatrice, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di estromissione direttamente all'impresa committente. Il lavoratore ha invocato la responsabilità solidale negli appalti ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la responsabilità solidale negli appalti copre esclusivamente i trattamenti retributivi legati all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Poiché il lavoratore non ha prestato servizio durante il periodo di estromissione, le somme dovute dalla cooperativa hanno natura risarcitoria e non retributiva. Di conseguenza, l'impresa committente non è tenuta a risponderne in solido. Il lavoratore perde la causa e deve restituire le somme eventualmente già percepite.
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