Un lavoratore, dipendente di una cooperativa in appalto presso una ASL, ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia alla cooperativa che all'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta contro l'ASL, stabilendo un principio fondamentale: la norma sulla **responsabilità solidale appalti pubblici** (art. 29, D.Lgs. 276/2003) non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza, l'ente pubblico committente non è tenuto a rispondere dei debiti retributivi dell'azienda appaltatrice verso i suoi dipendenti. Il lavoratore ha quindi perso la causa contro l'ASL, rimanendo creditore solo verso la cooperativa datrice di lavoro.
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