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Art. 1664 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1664 Codice Civile

Buona fede contrattuale: la disdetta formale contro l’affidamento
Una cooperativa sociale (L'Appaltatrice) ha citato in giudizio una fondazione (La Committente) contestando l'interruzione improvvisa di un appalto di servizi per l'assistenza ad anziani. L'Appaltatrice sosteneva che la disdetta violasse il principio di buona fede contrattuale, poiché la Committente aveva ingenerato un legittimo affidamento sul rinnovo del rapporto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda omettendo di pronunciarsi su questo specifico punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Appaltatrice, stabilendo che il giudice d'appello deve obbligatoriamente valutare se il recesso abbia violato la buona fede contrattuale, frustrando l'affidamento della controparte. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Appalto a corpo: il prezzo fisso blocca i costi dei lavori extra
Un condominio si opponeva al pagamento di lavori extra richiesti dall'impresa appaltatrice per l'installazione di cancelli e citofoni. Il contratto originario era un appalto a corpo con clausole che escludevano espressamente qualsiasi revisione del prezzo, qualificando l'accordo come aleatorio. Nonostante ciò, la Corte d'Appello aveva riconosciuto all'impresa il compenso per alcune opere impreviste (copertura buche e pali della luce) autorizzate dal committente ma senza un accordo sul prezzo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, stabilendo che, in presenza di un appalto a corpo con rinuncia alla revisione dei prezzi, anche i lavori imprevisti autorizzati ricadono nel rischio dell'appaltatore se non è stato pattuito un compenso aggiuntivo.
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Risarcimento del danno: pagare le fatture esclude i vizi
Un'impresa galvanica (il subfornitore) ha eseguito la lavorazione di migliaia di anelli per calzature su incarico di un intermediario, destinati a un noto marchio di moda. A causa del mancato pagamento del saldo, il subfornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo. L'intermediario ha opposto il decreto lamentando vizi nei pezzi e chiedendo il risarcimento del danno per la revoca di alcuni ordini da parte del committente finale. La Corte d'appello ha riconosciuto il danno, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'intermediario non ha provato il nesso causale tra i difetti della lavorazione e la cancellazione degli ordini, specialmente dopo aver pagato le fatture precedenti, comportamento che equivale a una rinuncia implicita a far valere i vizi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Appalto: ritardo e penali non dovute
La Corte di Cassazione ha stabilito che in un contratto di Appalto il committente non può pretendere il pagamento della penale per il ritardo se l'inadempimento è causato dalla sua stessa condotta. Nel caso analizzato, il committente non aveva fornito i materiali necessari né pagato gli stati di avanzamento lavori, legittimando l'impresa a sospendere l'esecuzione. La sentenza conferma inoltre che il prolungamento dei tempi non imputabile all'impresa giustifica la revisione dei prezzi per l'aumentata onerosità dei costi di produzione.
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Prova del credito in appalto: la Cassazione decide
Una società di gestione aeroportuale ricorre in Cassazione contro la condanna al pagamento di somme a favore di una cooperativa di servizi, contestando la prova del credito in appalto. La Suprema Corte rigetta il ricorso, validando la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il debito basandosi su un'appendice contrattuale e su copie fotostatiche di cartellini marcatempo. La sentenza sottolinea che la contestazione delle copie deve essere specifica e che l'uso dei documenti da parte del debitore ne rafforza il valore probatorio.
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Recesso unilaterale appalto: l’indennizzo dovuto
La Corte di Cassazione conferma la condanna di un condominio a risarcire un'impresa edile. La cessazione del contratto non è stata causata da un inadempimento dell'impresa, ma da un recesso unilaterale appalto da parte del committente. Quest'ultimo, infatti, non aveva cooperato nella scelta dei materiali e l'impresa aveva legittimamente sospeso i lavori per gravi problemi di sicurezza dell'edificio. La Corte ha convalidato il calcolo del mancato guadagno in via forfettaria al 10%, applicando in via analogica i principi degli appalti pubblici.
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Rescissione per lesione: prova dello stato di bisogno
Una società di costruzioni ha richiesto la rescissione per lesione di un contratto d'appalto, sostenendo di averlo concluso in stato di bisogno. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei gradi inferiori. La Corte ha sottolineato che per la rescissione per lesione è necessario fornire una prova concreta sia della propria difficoltà economica sia del fatto che la controparte ne abbia consapevolmente approfittato. Una singola testimonianza, ritenuta inattendibile, non è considerata sufficiente. La sentenza chiarisce anche che la mancata produzione di un documento originale in un procedimento per falso non ne preclude automaticamente l'uso in copia nella causa principale. Di conseguenza, il contratto è stato ritenuto valido e le pretese dell'appaltatore respinte.
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Indennità per occupazione: quando è dovuta?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32707/2024, chiarisce un importante principio in materia di lavori su fondi altrui. Un'impresa edile perde il proprio appello per un vizio di notifica, ma la Corte accoglie il ricorso di due condomini. Viene stabilito che l'indennità per occupazione, prevista dall'art. 843 c.c., spetta per il solo fatto che la proprietà privata sia stata temporaneamente occupata per lavori necessari, senza che il proprietario debba dimostrare un danno economico ulteriore. La semplice preclusione della facoltà di uso del fondo è sufficiente a giustificare la compensazione.
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Fatti concludenti: quando il silenzio vale assenso
Un'officina ripara un escavatore per un cliente, il quale aggiunge una data di consegna sul preventivo. L'officina non contesta e inizia i lavori, ma consegna in ritardo. La Cassazione stabilisce che iniziare i lavori senza contestare le modifiche equivale ad accettazione per fatti concludenti, condannando l'officina a risarcire i danni per il ritardo.
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