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Art. 1664 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1664 Codice Civile

Iscrizione delle riserve: l’impresa perde milioni per un ritardo
Un'impresa di costruzioni ha richiesto oltre 15 milioni di euro alla stazione appaltante per maggiori costi derivanti da ritardi e imprevisti durante i lavori autostradali. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo le regole sull'iscrizione delle riserve negli appalti pubblici. L'impresa ha perso il diritto ai compensi aggiuntivi per non aver registrato tempestivamente le proprie contestazioni nei registri contabili al momento dell'insorgenza dei fatti dannosi. Inoltre, la firma di un accordo di proroga ha cancellato le pretese per i ritardi precedenti, mentre la penale applicata per il mancato rispetto dei nuovi termini è stata ritenuta legittima e non riducibile.
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Appalto a corpo: il prezzo fisso blocca i costi dei lavori extra
Un condominio si opponeva al pagamento di lavori extra richiesti dall'impresa appaltatrice per l'installazione di cancelli e citofoni. Il contratto originario era un appalto a corpo con clausole che escludevano espressamente qualsiasi revisione del prezzo, qualificando l'accordo come aleatorio. Nonostante ciò, la Corte d'Appello aveva riconosciuto all'impresa il compenso per alcune opere impreviste (copertura buche e pali della luce) autorizzate dal committente ma senza un accordo sul prezzo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, stabilendo che, in presenza di un appalto a corpo con rinuncia alla revisione dei prezzi, anche i lavori imprevisti autorizzati ricadono nel rischio dell'appaltatore se non è stato pattuito un compenso aggiuntivo.
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ASL non paga i lavori extra: legittima la risoluzione del contratto
Un'associazione di imprese sospende i lavori di ristrutturazione di un ospedale perché l'Azienda Sanitaria committente non paga delle opere extra. La Corte di Cassazione interviene sul tema della **risoluzione del contratto per inadempimento**. La Corte stabilisce un principio fondamentale: se un giudice, con una sentenza parziale, ha già accertato il mancato pagamento da parte del committente, questa decisione vincola le successive fasi del processo (cosiddetto 'giudicato interno'). La Corte d'Appello aveva sbagliato a ignorare questo fatto, attribuendo tutta la colpa all'impresa. La Cassazione annulla la sentenza e rinvia il caso a un nuovo giudice, che dovrà riconsiderare le responsabilità alla luce dell'inadempimento già accertato della stazione appaltante.
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Debito di valore e di valuta: impresa perde la rivalutazione
Un'impresa di costruzioni ha richiesto a un Comune il pagamento di ingenti somme per costi extra in un appalto pubblico, sostenendo che si trattasse di un debito di valore, quindi da rivalutare per l'inflazione. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. Ha stabilito che i crediti per lavori supplementari o per difficoltà impreviste non derivanti da un illecito della Pubblica Amministrazione costituiscono un debito di valuta. Di conseguenza, l'impresa non ha diritto alla rivalutazione monetaria del credito, ma solo agli interessi legali a partire dalla data della domanda giudiziale. La distinzione tra debito di valore e di valuta si è rivelata decisiva, con la vittoria del Comune.
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Appalto: ritardo e penali non dovute
La Corte di Cassazione ha stabilito che in un contratto di Appalto il committente non può pretendere il pagamento della penale per il ritardo se l'inadempimento è causato dalla sua stessa condotta. Nel caso analizzato, il committente non aveva fornito i materiali necessari né pagato gli stati di avanzamento lavori, legittimando l'impresa a sospendere l'esecuzione. La sentenza conferma inoltre che il prolungamento dei tempi non imputabile all'impresa giustifica la revisione dei prezzi per l'aumentata onerosità dei costi di produzione.
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Conguaglio partite pregresse: quando è legittimo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6453/2023, ha stabilito i principi sulla legittimità della richiesta di un conguaglio partite pregresse da parte di un gestore del servizio idrico. La Corte ha chiarito che il gestore può richiedere pagamenti retroattivi solo se i maggiori costi o minori ricavi derivano da circostanze impreviste e imprevedibili, e non da errori di gestione. L'onere di provare tale imprevedibilità grava interamente sul gestore stesso.
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