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Art. 1664 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1664 Codice Civile

Appalto a corpo: quando i lavori extra vanno pagati comunque
Nel contesto di un contratto di appalto pubblico per la realizzazione di un sottopassaggio stradale, le Imprese Appaltatrici hanno richiesto il pagamento di maggiori oneri derivanti da difficoltà esecutive impreviste, registrando specifiche riserve. L'Azienda Committente si è opposta, sostenendo che si trattasse di un appalto a corpo, formula che esclude la revisione dei prezzi. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente le richieste delle imprese, riconoscendo il diritto al compenso per lavorazioni non previste o eccedenti le tolleranze. L'Azienda Committente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale poiché volto a ridiscutere valutazioni di merito già accertate dai giudici precedenti, e inefficace il ricorso incidentale tardivo delle imprese. L'Azienda Committente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Rinegoziazione del contratto di appalto: stop agli aumenti post-gara
Una società di ristorazione vinceva un appalto ospedaliero, ma riscontrava una drastica diminuzione dei pasti serviti rispetto al bando. L'ente sanitario concedeva un aumento del prezzo unitario tramite delibera, salvo poi annullarla in autotutela e recuperare le somme. La società agiva in giudizio per ottenere la differenza di prezzo, ma la Cassazione ha confermato l'illegittimità della rinegoziazione del contratto di appalto. La Corte ha stabilito che modificare il prezzo, elemento essenziale della gara, viola la par condicio tra i concorrenti e le norme sull'evidenza pubblica. Anche il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni originarie. La domanda di arricchimento senza causa è stata rigettata poiché esisteva un titolo contrattuale valido che regolava il rapporto, escludendo l'aumento non autorizzato.
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Risoluzione contratto appalto: tra imprevisti e colpe gravi
Una società esecutrice ha impugnato la decisione che confermava la risoluzione contratto appalto per gravi ritardi nella realizzazione di un'opera stradale. L'impresa sosteneva che i rallentamenti fossero dovuti a una sorpresa geologica e a carenze progettuali del contraente generale. I giudici di merito hanno invece accertato che i ritardi erano imputabili all'organizzazione dell'esecutrice, già in difetto prima degli imprevisti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione e l'applicazione della penale, seppur ridotta equitativamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non ha scalfito le diverse ragioni autonome della decisione impugnata e non ha dimostrato la decisività delle prove escluse.
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