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Art. 1662 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1662 Codice Civile

CTU Contestata: Quando non scatta la Responsabilità processuale aggravata
La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia tra un Committente e un Appaltatore relativa a lavori di costruzione. Il Committente contestava l'inizio e la fine dei lavori, vizi e opere extracontrattuali. I giudici di merito avevano condannato il Committente al pagamento di somme all'Appaltatore e anche a una sanzione per responsabilità processuale aggravata. La Cassazione ha rigettato i motivi relativi ai vizi e ai tempi dei lavori, ritenendoli accertamenti di fatto. Ha invece accolto il ricorso del Committente sulla responsabilità processuale aggravata, chiarendo che la mera contestazione di una consulenza tecnica d'ufficio non basta a configurarla, salvaguardando il diritto di difesa.
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Onere della prova nell’appalto: Prospetto contestato non è riconoscimento
Una società appaltatrice chiedeva il pagamento per servizi di gestione di una residenza sanitaria, ma la committente contestava le ore lavorate. Il Tribunale rigettò la richiesta dell'appaltatrice. La Corte d'Appello, invece, accolse parzialmente la domanda, interpretando un prospetto della committente come parziale riconoscimento del debito, invertendo così l'onere della prova nell'appalto. La Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che un documento che evidenzia incongruenze non può essere considerato una non contestazione del credito, né può alterare l'onere della prova. La sentenza d'Appello è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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Genuinità dell’appalto: legittimo il controllo del committente
Una dipendente impiegata nel servizio di supporto operativo presso una società terza ha contestato la genuinità dell'appalto stipulato con un istituto finanziario committente. La lavoratrice chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato diretto con il committente e l'illegittimità del licenziamento intimatole dall'appaltatrice. La Corte di Cassazione ha confermato la piena liceità del contratto di appalto. I giudici hanno chiarito che le direttive operative della società committente miravano solo a uniformare il risultato del servizio e non costituivano esercizio di potere gerarchico o disciplinare. L'onere di dimostrare la subordinazione grava sul lavoratore ricorrente.
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Appalto non genuino: vince il lavoratore contro l’azienda
Diversi autisti hanno svolto servizi di trasporto per una grande azienda committente, pur essendo formalmente assunti da una cooperativa appaltatrice. Il committente gestiva direttamente gli orari, i percorsi e le istruzioni operative quotidiane dei lavoratori, fornendo anche le attrezzature necessarie. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento di un appalto non genuino e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la società committente. I giudici di merito hanno riconosciuto la natura fittizia dell'appalto, ordinando l'assunzione diretta e il risarcimento del danno per le retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda committente.
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Eccezione di inadempimento nell’appalto tra vizi e saldo
Una società committente affida i lavori di intonacatura di un edificio a un'impresa appaltatrice. Al termine delle opere, la committente riscontra evidenti difformità cromatiche e difetti sulle facciate, rifiutando il versamento del saldo. L'appaltatore riconosce i vizi e propone di eliminarli, pretendendo però il previo pagamento del prezzo residuo. Di fronte al blocco dei pagamenti, l'impresa avvia un'azione legale contro la committente e il suo legale rappresentante. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della committente. I giudici stabiliscono che l'eccezione di inadempimento nell'appalto consente al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla reale eliminazione dei difetti. Il credito dell'appaltatore diventa infatti esigibile solo dopo la corretta esecuzione delle riparazioni. La Suprema Corte dichiara inoltre estraneo dal debito il rappresentante firmatario per conto della società committente.
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Eccezione di inadempimento nell’appalto tra acconti e vizi
Un'impresa edile ottiene un decreto ingiuntivo contro un condominio per il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori. Il condominio si oppone eccependo vizi nell'opera e richiedendo l'applicazione della penale per il ritardo. I giudici di merito danno inizialmente ragione al condominio. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso dell'appaltatore. La Suprema Corte stabilisce che l'eccezione di inadempimento nell'appalto richiede un esame comparativo e cronologico dei comportamenti di entrambe le parti. Se il committente deve pagare acconti a scadenze prefissate e omette il versamento, non puo bloccare i pagamenti lamentando difetti prima della consegna definitiva. L'appaltatore puo legittimamente sospendere i lavori a fronte del mancato pagamento degli acconti maturati.
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Appalto genuino contro lavoro fittizio: la Cassazione decide
Una lavoratrice ha chiesto di riconoscere un rapporto di lavoro subordinato diretto con una clinica privata, sostenendo che l'appalto di servizi infermieristici tra la clinica e la cooperativa di cui era dipendente fosse fittizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sussistenza di un appalto genuino. I giudici hanno accertato che la cooperativa gestiva autonomamente i propri dipendenti, forniva le divise e i dispositivi di protezione, e assumeva il rischio d'impresa. Il coordinamento tecnico richiesto dalla clinica, giustificato dalla delicatezza del servizio sanitario, non equivaleva a un controllo diretto sul rapporto di lavoro. Di conseguenza, la richiesta della lavoratrice è stata respinta con condanna al pagamento delle spese legali.
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Gru crollata: il concorso di colpa del danneggiato taglia i danni
Durante i lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, il braccio di una gru crolla a causa dell'errato serraggio dei morsetti da parte dell'Appaltatore. Il Committente chiede il risarcimento dei danni. I giudici di merito accertano un concorso di colpa del danneggiato pari al 20% a carico del Committente per aver consentito il posizionamento verticale del braccio. La Cassazione conferma la responsabilità concorrente, stabilendo che il giudice può rilevare d'ufficio il concorso di colpa. Inoltre, accoglie il ricorso dell'Assicuratore sulla producibilità in appello delle condizioni di polizza per dimostrare i limiti del massimale, poiché non costituiscono un'eccezione in senso stretto. Infine, stabilisce che la rivalutazione monetaria del danno va calcolata d'ufficio fino alla sentenza d'appello.
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