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Art. 1661 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1661 Codice Civile

Responsabilità direttore lavori: i limiti del mandato
Un'impresa alberghiera ha citato in giudizio il direttore dei lavori per aver autorizzato opere extra contratto, causandole un danno economico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32967/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La pronuncia sottolinea la mancata prova dei poteri negoziali del professionista e la consapevolezza del committente riguardo ai lavori. Viene così ribadito il principio sulla specificità necessaria nei motivi di ricorso e sulla non rivalutabilità dei fatti in sede di legittimità, definendo i contorni della responsabilità direttore lavori.
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Responsabilità Direttore Lavori: La Cassazione decide
Una società costruttrice cita in giudizio il direttore dei lavori per gravi vizi di umidità in un immobile. La Corte d'Appello esclude la colpa del professionista a causa della forte ingerenza del committente. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, afferma che la responsabilità del direttore dei lavori non viene meno. È suo dovere impartire le corrette direttive tecniche, vigilare sulla loro esecuzione e, in caso di disaccordo, persino sospendere i lavori. La scelta di un'adeguata impermeabilizzazione rientra pienamente nei suoi compiti professionali, e spetta a lui dimostrare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Azione revocatoria: credito inesistente e rigetto
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria intentata da una società creditrice contro una coppia che aveva costituito un fondo patrimoniale. Durante il giudizio di legittimità, è emerso che il credito a fondamento dell'azione era stato dichiarato inesistente con una sentenza passata in giudicato in un altro procedimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e rigettato la domanda originaria, stabilendo che la titolarità del credito è una condizione che deve persistere per tutta la durata del processo. Venendo meno il credito, viene meno anche l'interesse del creditore e la sua legittimazione ad agire.
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