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Art. 1661 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1661 Codice Civile

Appalto a corpo: risparmio sui materiali o prezzo fisso?
Un Consorzio di imprese (L'Appaltatore) ha chiesto a un'Azienda Ferroviaria (La Committente) oltre 29 milioni di euro per riserve nei lavori di raddoppio ferroviario. La Committente ha risposto chiedendo i danni per vizi dell'opera. La Corte d'Appello ha ridotto il compenso dell'Appaltatore per aver usato meno materiale del previsto e lo ha condannato a risarcire la Committente. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Appaltatore, stabilendo che in un appalto a corpo il prezzo è fisso e non può essere ridotto solo perché si è risparmiato sul materiale, senza verificare se vi sia stata una modifica sostanziale del progetto. Inoltre, la contestazione sui vizi dell'opera esclude l'accettazione automatica del calcolo dei danni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Interpretazione del contratto secondo buona fede: vince l’impresa
L'Azienda appaltatrice stipula un contratto con l'Ente Pubblico per il restauro di un castello. Il progetto prevede una pavimentazione con fughe larghe al massimo 8 centimetri. Durante i lavori, la direzione impone fughe di soli 0,8 centimetri. L'Azienda chiede un compenso aggiuntivo, lamentando che tale drastica riduzione trasforma l'opera in una pavimentazione continua, azzerandone la convenienza economica. La Corte d'Appello accoglie la richiesta dell'Azienda. L'Ente Pubblico ricorre in Cassazione, sostenendo che qualsiasi misura inferiore a 8 centimetri rientrasse negli accordi. La Cassazione rigetta il ricorso: l'interpretazione del contratto secondo buona fede impone di garantire la remuneratività del lavoro e di tutelare il ragionevole affidamento dell'appaltatore, vietando modifiche unilaterali che stravolgano l'equilibrio economico del contratto.
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Lavori extra contro penale per il ritardo: la svolta in Cassazione
Un appaltatore ha richiesto il pagamento di lavori extracontrattuali eseguiti durante la ristrutturazione di due immobili. Il committente ha risposto chiedendo l'applicazione della penale per il ritardo nella consegna delle opere, originariamente prevista nel contratto d'appalto. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta dell'appaltatore e ha annullato la penale, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che l'esecuzione di importanti lavori aggiuntivi, non previsti inizialmente, fa venire meno l'efficacia del termine originario di consegna. Di conseguenza, la penale per il ritardo perde validità se le parti non concordano un nuovo termine di scadenza. Il committente che vuole il risarcimento deve quindi dimostrare la colpa specifica dell'appaltatore e il danno concreto subito.
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Lavori extra nell’appalto a corpo: si paga il mercato o il fisso?
Un artigiano (L'Appaltatore) esegue lavori di rifacimento del tetto per due coniugi (I Committenti). Il contratto prevede un prezzo fisso complessivo (appalto a corpo) e stabilisce che eventuali varianti siano concordate prima dell'esecuzione. L'Appaltatore realizza però opere aggiuntive senza preventivo scritto. Sorge un contrasto sul calcolo del compenso per queste opere. I Committenti pretendono di applicare una proporzione basata sul prezzo dell'appalto principale, mentre l'Appaltatore chiede i prezzi di mercato. La Corte di Cassazione dà ragione all'Appaltatore: per i lavori extra nell'appalto a corpo che risultano del tutto nuovi e autonomi rispetto al progetto originario, in mancanza di un accordo preventivo sul prezzo, il giudice deve determinare il compenso basandosi sui prezzi di mercato e non sulle tariffe proporzionali del contratto principale.
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Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Causa Chiusa in Cassazione
Una società appaltatrice ottiene un ordine di pagamento per lavori edili. La società committente si oppone, contestando vari aspetti del contratto e la causa arriva fino alla Corte di Cassazione. A questo punto, le parti raggiungono un accordo: la committente ritira il proprio ricorso e l'appaltatrice accetta. La Suprema Corte, prendendo atto della volontà delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia. Questa decisione chiude definitivamente la controversia, rendendo finale la sentenza precedente e stabilendo che il ricorrente non debba versare l'ulteriore contributo unificato, solitamente dovuto in caso di sconfitta.
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Appalto: varianti e termini per il ricorso legale
La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia relativa a un contratto di appalto per la costruzione di complessi immobiliari. Il conflitto riguardava il pagamento di opere extracontratto e le penali per il ritardo nella consegna. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della committente poiché rivolto contro una sentenza definitiva parziale non impugnata nei termini di legge. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'impresa, confermando che la quantificazione dei lavori tramite CTU includeva correttamente spese generali e utile d'impresa, rendendo la decisione del giudice di merito immune da vizi di legittimità.
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Accettazione dell’opera: l’uso vale come ok
Un committente si rifiutava di saldare il corrispettivo a un'impresa edile, sostenendo la mancata consegna formale dell'opera e la presenza di vizi. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, stabilendo che l'utilizzo dell'immobile da parte del committente costituisce un'accettazione dell'opera per fatti concludenti. Questo comportamento prevale sulla mancanza di un verbale di consegna formale e fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento, anche in presenza di difetti di modesta entità che non impediscono l'uso del bene.
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Responsabilità direttore lavori: i limiti del mandato
Un'impresa alberghiera ha citato in giudizio il direttore dei lavori per aver autorizzato opere extra contratto, causandole un danno economico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32967/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La pronuncia sottolinea la mancata prova dei poteri negoziali del professionista e la consapevolezza del committente riguardo ai lavori. Viene così ribadito il principio sulla specificità necessaria nei motivi di ricorso e sulla non rivalutabilità dei fatti in sede di legittimità, definendo i contorni della responsabilità direttore lavori.
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