Un'impresa edile ha richiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori aggiuntivi eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto. La società committente si è opposta, contestando i conteggi e chiedendo l'applicazione di penali per il ritardo. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'impresa edile. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'impresa per dimostrare i lavori extra-contratto, poiché i capitoli di prova erano troppo generici e privi di indicazioni di tempo e luogo. Inoltre, l'impresa non ha rispettato il principio di autosufficienza nel ricorso. Di conseguenza, l'impresa edile perde definitivamente la causa.
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