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Art. 1661 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1661 Codice Civile

Penale per il ritardo nell’appalto: le varianti la cancellano
Un Committente affida a un Appaltatore la costruzione di un immobile, pattuendo una penale per il ritardo nell'appalto. Successivamente, il Committente richiede importanti varianti al progetto originario. A causa dei ritardi, il Committente chiede la risoluzione del contratto e il pagamento della penale. L'Appaltatore si oppone, chiedendo il saldo dei lavori eseguiti. La Corte di Cassazione conferma che la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte del committente azzera il termine di consegna originario e la relativa penale, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il Committente perde la causa, non ha diritto alla penale e viene condannato a pagare il saldo dei lavori all'Appaltatore, oltre alle spese legali e a una sanzione per abuso del processo.
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Lavori extra nell’appalto: l’impresa deve restituire le somme
Un appaltatore ha richiesto il pagamento di oltre centomila euro per presunti lavori extra nell'appalto edile. Il committente si è opposto, dimostrando di aver già pagato l'intero prezzo pattuito e, anzi, di aver versato per errore circa trentamila euro in più, chiedendone la restituzione. I giudici di merito hanno accolto la richiesta del committente poiché l'appaltatore non ha fornito alcuna prova scritta dell'autorizzazione ai lavori aggiuntivi, obbligatoria per contratto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'appaltatore. Chi ha eseguito le opere senza autorizzazione scritta deve restituire le somme eccedenti ricevute, in quanto prive di giustificazione causale.
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