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Art. 1659 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Azione revocatoria: credito inesistente e rigetto
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria intentata da una società creditrice contro una coppia che aveva costituito un fondo patrimoniale. Durante il giudizio di legittimità, è emerso che il credito a fondamento dell'azione era stato dichiarato inesistente con una sentenza passata in giudicato in un altro procedimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e rigettato la domanda originaria, stabilendo che la titolarità del credito è una condizione che deve persistere per tutta la durata del processo. Venendo meno il credito, viene meno anche l'interesse del creditore e la sua legittimazione ad agire.
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