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Art. 1659 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1659 Codice Civile

Penale per ritardo: l’appaltatore perde contro l’ente
Un imprenditore edile (L'Appaltatore) ha stipulato un contratto con un ente pubblico (La Stazione Appaltante) per la costruzione di alloggi popolari. A causa di ritardi nella consegna delle opere, la Stazione Appaltante ha applicato una penale per ritardo. L'Appaltatore ha impugnato la sanzione, sostenendo che i rallentamenti fossero dovuti a varianti progettuali e ad atti vandalici qualificabili come forza maggiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Appaltatore, confermando la legittimità della penale per ritardo. I giudici hanno chiarito che le varianti non azzerano i termini contrattuali e che la contestazione sulla forza maggiore era generica e priva di prove concrete sul nesso causale.
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Penale per il ritardo nell’appalto: le varianti la cancellano
Un Committente affida a un Appaltatore la costruzione di un immobile, pattuendo una penale per il ritardo nell'appalto. Successivamente, il Committente richiede importanti varianti al progetto originario. A causa dei ritardi, il Committente chiede la risoluzione del contratto e il pagamento della penale. L'Appaltatore si oppone, chiedendo il saldo dei lavori eseguiti. La Corte di Cassazione conferma che la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte del committente azzera il termine di consegna originario e la relativa penale, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il Committente perde la causa, non ha diritto alla penale e viene condannato a pagare il saldo dei lavori all'Appaltatore, oltre alle spese legali e a una sanzione per abuso del processo.
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Contratto di appalto: il committente paga i lavori extra
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Committente contro la sentenza che lo condannava a pagare all'Impresa Appaltatrice il saldo per i lavori extra. La controversia nasceva da un contratto di appalto per il recupero di un sottotetto. Il Committente contestava l'autorizzazione alle varianti e la quantificazione dei costi, sostenendo che la contabilità di cantiere fosse solo una bozza. La Suprema Corte ha stabilito che valutare l'attendibilità delle prove spetta solo al giudice di merito. Di conseguenza, la Cassazione non può riesaminare i fatti già accertati. Il Committente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Varianti nel contratto di appalto: pagamenti e vizi d’opera
Una committente ha impugnato la decisione che la condannava a pagare lavori extra eseguiti da un'impresa edile. La controversia riguardava le varianti nel contratto di appalto, che l'impresa sosteneva essere state richieste dalla cliente. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il credito dell'appaltatore basandosi su un accertamento tecnico preventivo e su prove presuntive. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato un vizio fondamentale: i giudici di secondo grado non si sono pronunciati sulla domanda della committente relativa al risarcimento per i vizi delle opere. La Suprema Corte ha quindi stabilito che, nonostante il diritto al compenso per le varianti, il giudice deve sempre rispondere alla richiesta di danni per difetti costruttivi, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame della domanda risarcitoria.
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Aggiudicazione e stipulazione del contratto: perché vincere non basta
Una società di servizi ecologici ha agito contro un Ente Comunale per ottenere il pagamento di prestazioni rese dopo l'aggiudicazione di una gara, ma senza la firma del contratto. Durante il giudizio, la società è fallita. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aggiudicazione e stipulazione del contratto sono atti distinti e che, in assenza di contratto scritto, l'impresa non ha diritto al corrispettivo contrattuale ma solo al rimborso delle spese per i servizi urgenti. Inoltre, il fallimento intervenuto dopo la chiusura della discussione non interrompe il processo di primo grado. Il ricorso della curatela è stato rigettato, confermando che il vincolo contrattuale sorge solo con la sottoscrizione formale.
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