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Art. 1659 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1659 Codice Civile

Lavori extracontrattuali: committente vince senza prove scritte
Un appaltatore ha citato in giudizio il committente per ottenere il pagamento del saldo per la ristrutturazione di un immobile. La richiesta economica includeva il compenso per presunti lavori extracontrattuali. Il committente ha sostenuto di aver già pagato l'intero dovuto tramite acconti, negando l'esecuzione e l'accordo sulle opere aggiuntive. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'artigiano per assenza di prove sull'effettivo accordo e sulla realizzazione degli interventi. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto dichiarando inammissibile il ricorso dell'appaltatore. La perizia tecnica di controparte non costituisce confessione. L'appaltatore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Lavori extracontrattuali nell’appalto: no a fatture tardive
Un committente contesta il pagamento richiesto da un'impresa edile per presunti lavori extracontrattuali nell'appalto. L'impresa, dopo aver inviato le fatture di acconto e di saldo per le opere concordate, ha emesso ad oltre un anno di distanza una nuova fattura per presunti interventi aggiuntivi. Il Tribunale rigetta la domanda di pagamento per mancanza di prove sul consenso del committente e sulla data di esecuzione dei lavori. L'impresa propone ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. L'impresa richiedeva un inammissibile riesame dei fatti e delle testimonianze, precluso in sede di legittimità. La decisione di merito risulta sorretta da una motivazione logica e congrua. L'impresa perde la causa e deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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