Un committente contesta il pagamento richiesto da un'impresa edile per presunti lavori extracontrattuali nell'appalto. L'impresa, dopo aver inviato le fatture di acconto e di saldo per le opere concordate, ha emesso ad oltre un anno di distanza una nuova fattura per presunti interventi aggiuntivi. Il Tribunale rigetta la domanda di pagamento per mancanza di prove sul consenso del committente e sulla data di esecuzione dei lavori. L'impresa propone ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. L'impresa richiedeva un inammissibile riesame dei fatti e delle testimonianze, precluso in sede di legittimità. La decisione di merito risulta sorretta da una motivazione logica e congrua. L'impresa perde la causa e deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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