Una società di servizi ecologici ha agito contro un Ente Comunale per ottenere il pagamento di prestazioni rese dopo l'aggiudicazione di una gara, ma senza la firma del contratto. Durante il giudizio, la società è fallita. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aggiudicazione e stipulazione del contratto sono atti distinti e che, in assenza di contratto scritto, l'impresa non ha diritto al corrispettivo contrattuale ma solo al rimborso delle spese per i servizi urgenti. Inoltre, il fallimento intervenuto dopo la chiusura della discussione non interrompe il processo di primo grado. Il ricorso della curatela è stato rigettato, confermando che il vincolo contrattuale sorge solo con la sottoscrizione formale.
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